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D.Lvo 01/08/2003 n. 259b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione; c) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete; d) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico; e) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato; f) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonchè la sua rischiosità rispetto ai predetti fini; g) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività. Art. 2 Principi generali 1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perchè questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio. 3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc. ; b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale. 4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità. 5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinchè tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. 6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. 7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo. Art. 3 Finanziamento 1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1: a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; c) i fornitori di servizi di trasmissione dati; d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonchè quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonchè i fornitori di accesso ad Internet. 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. Art. 4 Costi da ripartire 1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale. Art. 5 Calcolo del costo netto 1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed gruppi di clienti non remunerativi nonchè le aree non remunerative. 2. Il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo: a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi; b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato; c) non si tiene conto dei costi non recuperabili; d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati; e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio. 3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; b) i costi della rete di trasmissione locale nonchè della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; i gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi; e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative; f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali: 1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; 2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; 3) fornitura di servizi di informazione abbonati; 4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa; 5) fornitura dei servizi tramite operatore. 4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali: a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative; c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito; d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi; e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonchè i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
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